Nuovo Tuir 2027 e disallineamento da ibridi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/07/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/07/2026


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Il Testo unico recepisce organicamente la disciplina vigente, mantenendo invariati i meccanismi Atad e valorizzando gli indirizzi interpretativi consolidati


Il nuovo inquadramento normativo, i principali chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 2022 e le prospettive di evoluzione della disciplina alla luce delle iniziative di semplificazione avviate.

Inquadramento normativo ed efficacia applicativa

Con il Dlgs n. 117/2026, entrato in vigore il 4 luglio 2026, recante il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), la disciplina dei disallineamenti da ibridi trova una definitiva e organica collocazione all'interno della normativa tributaria nazionale.

Giova evidenziare che, sebbene il Dlgs n. 117/2026 sia in vigore dal 4 luglio 2026, in virtù dell'articolo 377 del medesimo decreto, le disposizioni del nuovo Tuir si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino a tale data continuerà ad applicarsi il Tuir, approvato con Dpr n.917/1986, le cui disposizioni saranno contestualmente abrogate dall'articolo 376 del nuovo Testo unico.

Le disposizioni anti-ibridi, originariamente collocate negli articoli  6 -11 del Dlgs n.142/2018 di attuazione delle Direttive Ue Atad I e II) sono state trasposte all'interno del nuovo Tuir, nel Titolo IV, dedicato ai rapporti internazionali, e, più precisamente, nel Capo IV, intitolato "Disallineamenti da ibridi", costituito dagli articoli dal 195 al 200.

Sotto il profilo sostanziale, la ricollocazione della disciplina non comporta modifiche ai meccanismi di neutralizzazione dei disallineamenti da ibridi, ma assume un rilevante valore sistematico. La trasfusione nel Tuir consolida, infatti, una disciplina ormai stabilmente inserita nell'ordinamento tributario italiano e ne conferma il ruolo nell'ambito della fiscalità internazionale e delle misure di contrasto ai fenomeni di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Beps).

L'origine della disciplina: il recepimento delle direttive Atad

La disciplina dei disallineamenti da ibridi costituisce uno degli interventi più significativi introdotti dal progetto Ocse/G20 Beps (Azione 2) e successivamente recepiti dall'Unione europea mediante le direttive Atad 1 e Atad 2.

L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo è quello di neutralizzare gli effetti derivanti dalle divergenze di qualificazione fiscale tra due o più ordinamenti, che possono consentire fenomeni di doppia deduzione oppure di deduzione senza inclusione del corrispondente componente positivo.

I disallineamenti possono originare dalla diversa qualificazione di strumenti finanziari, entità, stabili organizzazioni o trasferimenti di strumenti finanziari e si manifestano principalmente nelle seguenti fattispecie:

  • Deduction / No Inclusion (d/ni): un componente negativo è deducibile nello Stato del pagatore mentre il corrispondente componente positivo non è incluso nella base imponibile dello Stato del percettore
  • Double Deduction (dd): il medesimo componente negativo è dedotto in due differenti giurisdizioni, normalmente nello Stato del pagatore e in quello dell'investitore o della casa madre.

Per neutralizzare tali effetti, la disciplina prevede specifiche regole di reazione, fondate sull'applicazione di una regola primaria e, ove questa non operi, di una regola secondaria, secondo un preciso ordine di priorità tra gli Stati coinvolti.

I chiarimenti della circolare n. 2/E del 2022

L'applicazione pratica della disciplina è stata oggetto di un'approfondita analisi da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2022, che rappresenta ancora oggi il principale documento interpretativo della materia.

Tra i chiarimenti di maggiore rilievo meritano di essere richiamati:

  • la qualificazione delle disposizioni anti-ibridi come norme di sistema, e non come semplici norme antielusive, con la conseguenza che esse operano automaticamente al ricorrere dei presupposti normativi e non possono essere oggetto di interpello disapplicativo
  • la puntuale ricostruzione del perimetro soggettivo e oggettivo della disciplina, attraverso l'analisi delle nozioni di imprese associate, strumenti finanziari ibridi, entità ibride e ibride inverse, trasferimenti finanziari ibridi e stabili organizzazioni
  • il coordinamento con le altre discipline della fiscalità internazionale, in particolare con la normativa sulle Controlled Foreign Companies (Cfc), al fine di evitare sovrapposizioni applicative e fenomeni di doppia imposizione o doppia non imposizione
  • l'illustrazione dei meccanismi di neutralizzazione.

La circolare costituisce pertanto il principale riferimento interpretativo anche in vista dell'applicazione della disciplina nel nuovo Tuir, non essendo intervenute modifiche sostanziali alle disposizioni trasfuse negli articoli.

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