Operazioni “tax free shopping” procedura e la fattura
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/04/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/04/2019
Se si può ottenere dal rivenditore nazionale l’emissione della fattura e il riaccredito integrale dell’Iva pagata, senza usufruire dei servizi delle società tax free convenzionate e se il rivenditore nazionale può rifiutarsi di emettere fattura e opporsi alla restituzione dell’imposta.
Nel “tax free shopping”:
- spetta al cedente (venditore) decidere se far pagare il prezzo del bene al netto dell’Iva o attendere la prova dell’avvenuto trasporto fuori dall’Ue prima di restituire l’imposta;
- il cessionario (cliente) può scegliere se avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free;
- il cedente deve emettere la fattura in modalità elettronica e non può rifiutarla.
Sono queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia nella risposta n. 93/2019.
Quesito
A interpellare l’Amministrazione è stato un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’Aire che si trova spesso ad affrontare il problema relativo al recupero dell’Iva sui beni acquistati da rivenditori italiani e trasportati direttamente fuori dell’Unione europea nel proprio bagaglio personale.
L’istante, in particolare, chiede di sapere se:
- può ottenere dal rivenditore nazionale l’emissione della fattura e il riaccredito integrale dell’Iva pagata, senza usufruire dei servizi delle società tax free convenzionate
- se il rivenditore nazionale può rifiutarsi di emettere fattura e opporsi alla restituzione dell’imposta.
Risposta
L’Agenzia, ricorda che, a partire dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture per il tax free shopping deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica (articolo 4-bis, comma 1, Dl 193/2016; determinazione n. 54088/RU; vedi anche “Tagliando semestrale per il tax free shopping”), tramite il sistema Otello 2.0 (Online tax refund at exit: light lane optimization).
In pratica, il legislatore ha digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulla fattura necessario per non pagare l’Iva o ottenerne il successivo rimborso.
L’Agenzia conclude precisando che:
- il cedente, se richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, deve emettere la fattura e non può rifiutarla
- è rimessa al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’Iva, ovvero se attendere la prova dell’avvenuto trasporto fuori dall’Ue prima di restituire l’imposta
- spetta al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce.
Indietro