Per il credito Iva del II trimestre la richiesta va fatta entro il 31 luglio

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/07/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/07/2018


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Rimborso IVA del secondo trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno) con un’eccedenza di IVA detraibile superiore a 2.582,28 euro, il 31 luglio scade la presentazione del modello Iva TR 2018.


Il mod. TR dovrà essere inviato per le richieste di rimborso totale o parziale o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva.

Il superamento del limite di 5 mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5 mila euro annui (elevato a 50 mila euro per le startup innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’eccedenza di credito Iva da modello TR se supera i 30.000 euro può essere chiesta a rimborso solo previa apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità, oltre che con il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall’articolo 38-bis comma 3 del Dpr 633/72; inoltre in specifici casi, va prestata la garanzia patrimoniale in favore dell’amministrazione finanziaria.

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