PERDITE IN SEMPLIFICATA RIPORTABILI NEGLI ANNI E CESSAZIONE ATTIVITA'
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/02/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/02/2020
Nel caso di cessazione dell'attività il semplificato si deduce tutte le perdite che sarebbero deducibili in riporto negli anni successivi.
L'Agenzia conferma che nel periodo di imposta di cessazione dell'attività (2018), si possono dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d'impresa rinvenienti dal periodo di imposta antecedente (2017), generate proprio per effetto dell'imputazione integrale del costo delle rimanenze nel periodo d'imposta 2017, in virtù dell'applicazione del regime di cassa disposto per i soggetti in contabilità semplificata ad opera della sopracitata legge di bilancio 2017.
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