Piccole imprese agevolate sui rimborsi
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/12/2014
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/12/2014
Classificazione:
La richiesta di rimborso Iva senza la presentazione delle garanzie (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, eccetera) introdotta dall’articolo 13 del Dlgs 175/2014
Il nuovo provvedimento entrato in vigore il 13 dicembre classifica i contribuenti che si trovano a credito di Iva in tre gruppi. Le nuove regole si applicano con riferimento sia ai rimborsi infrannuali sia a quelli risultanti dalla dichiarazione annuale Iva.
In presenza di credito richiesto a rimborso di importo non superiore a 15mila euro non è richiesta alcuna formalità (né visto di conformità né garanzia), anche se il rimborso Iva viene chiesto in sede di cessazione dell’attività.
La seconda fattispecie riguarda i rimborsi Iva di importo superiore a 15mila euro, senza alcun massimo, che sono erogabili senza fideiussione a condizione che venga apposto il visto di conformità e che il soggetto richiedente alleghi alla richiesta di rimborso una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio
In presenza di credito richiesto a rimborso di importo non superiore a 15mila euro non è richiesta alcuna formalità (né visto di conformità né garanzia), anche se il rimborso Iva viene chiesto in sede di cessazione dell’attività.
La seconda fattispecie riguarda i rimborsi Iva di importo superiore a 15mila euro, senza alcun massimo, che sono erogabili senza fideiussione a condizione che venga apposto il visto di conformità e che il soggetto richiedente alleghi alla richiesta di rimborso una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio
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