PROROGA VERSAMENTO AL 30 SETTEMBRE LA RISOLUZIONE 71

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/08/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/08/2019


Classificazione:

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l’Agenzia fornisce chiarimenti sui termini dei versamenti delle dichiarazioni annuali (imposte dirette, Irap e Iva) a seguito della proroga introdotta dal decreto crescita (articolo 12-quinquies, Dl n. 34/2019).


Con la risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019 l’Agenzia fornisce chiarimenti sui termini dei versamenti delle dichiarazioni annuali (imposte dirette, Irap e Iva) a seguito della proroga, per i soggetti interessati agli ISA.

la proroga al 30 settembre 2019 si riferisce ai tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa (sempre che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione) e che, quindi, riguarda anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e quelli che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (risoluzione n. 64/2019).

Ecco le scadenze

1.nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA:

  • entro il 30 settembre 2019;
  • entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento;

2.nel caso di versamento rateizzato:

a) per i soggetti titolari di partita IVA:

  • entro il 30 settembre 2019 la prima rata, senza interessi;
  • entro il 16 ottobre 2019 la seconda rata, con interessi;
  • entro il 18 novembre 2019 la terza rata, con interessi.

Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui all’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001 (Spostamento della prima scadenza di 30 gg.):

  • entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
  • entro il 18 novembre 2019 la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi;

b) per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al tuir:

  • entro il 30 settembre 2019, la prima rata, senza interessi;
  • entro il 31 ottobre 2019, la seconda rata, con interessi;
  • entro il 2 dicembre 2019, la terza rata, con interessi.

Anche in tale ipotesi, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001, restano ferme le indicazioni sopra fornite. Di conseguenza:

  • entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
  • entro il 31 ottobre, la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
  • entro il 2 dicembre, la terza rata, con la maggiorazione dello 0,40 e gli interessi.

 

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