Raddoppio dei termini anche senza notizia di reato

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/10/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/10/2015 pag. 49


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È legittimo il raddoppio dei termini anche se il reato è prescritto e anche se la notizia di reato non è stata inviata. A dirlo è la Cassazione con la sentenza 20043 depositata ieri.

La norma, in proposito, prevede che i termini per la decadenza del potere di accertamento siano raddoppiati in presenza di una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari (di cui al Dlgs 74/2000). La decisione desta qualche perplessità laddove conferma la legittimità del maggior termine di accertamento, anche in assenza della notizia di reato. La Corte Costituzionale sul punto aveva rilevato la necessità che il pubblico ufficiale, dinanzi ad un’ipotesi di reato, inoltrasse la denuncia.
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