Redditi in franchi a Campione d’Italia. Aggiornata la riduzione forfetaria
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/02/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/02/2020
La norma prevede che il tasso fisso del 30%, contenuto nel Tuir, sia maggiorato o ridotto in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute
L’agevolazione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nell’anagrafe di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi situati nello stesso Comune e/o in Svizzera, prodotti, nel 2019, in franchi svizzeri, è pari al 33,69 per cento.
A stabilirlo il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 14 febbraio 2020.
A prevedere la riduzione, nella misura minima del 30%, ricordiamo, è l’articolo dall’articolo 188-bis, comma 1, del Tuir.
Tuttavia il comma 632 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha stabilito che la riduzione forfetaria del cambio sia determinata annualmente con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, su parere conforme della Banca d’Italia, e, definita in misura non inferiore al 30%, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra il franco svizzero e l’euro.
Per l’anno d’imposta 2019, quindi, l’Agenzia fissa la riduzione forfetaria del cambio al 33,69 per cento.
Non subisce adeguamenti, invece, la riduzione forfetaria del 30% prevista, questa volta, dal comma 2 dell’articolo 188-bis del Tuir, per i redditi delle imprese individuali, delle società di persone e degli enti (articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), Tuir) iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e con sede sociale operativa, o un’unità locale, a Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nell’exclave. L’adeguamento, infatti, disposto dal comma 632 sopra richiamato, riguarda soltanto il comma 1 della norma.
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