REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE INDEBITAMENTE PERCEPITO RESTITUITO L'ANNO SUCCESSIVO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 29/08/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 29/08/2019
Trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente percepito in un periodo d'imposta ma restituito perché non dovuto in periodo successivo
Come trattare il reddito da lavoro dipendente, ma anche ad esempio la cassa integrazione o simili, percepito ma poi restituito.
Si ritiene che il reddito debba essere dichiarato nel periodo d'imposta di percezione e che ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. d) del TUIR costituisca onere deducibile nell'anno di restituzione.
L'art. 10 prevede infatti che:
"1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
...omissis...
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013;"
Le istruzioni al mod. 730/2019 prevedono:
Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione
A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi;
in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).
Colonna 1 (Somme restituite nell’anno): indicare l’ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l’importo delle somme restituite nel 2018 al soggetto erogatore;
Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2017. In tal caso indicare l’ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2018 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2018.
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