Riammissione alla rateazione: dall’Agenzia le istruzioni per l’uso

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/04/2016

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/04/2016


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L’opportunità riguarda chi è decaduto dal beneficio del pagamento dilazionato delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento definito con un atto di adesione o prestando acquiescenza, sono riammessi al piano iniziale di ammortamento, limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette, qualora, entro il prossimo 31 maggio, versino la prima delle rate scadute.
La possibilità di “riparare” è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015 (Stabilità 2016).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 22 aprile 2016, fornisce chiarimenti in ordine alla sua applicazione, precisando, in particolare, le modalità e i termini degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al beneficio.
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