Rimborsi automatizzati delle imposte ridefinite le regole con decreto Mef

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/01/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/01/2020


Classificazione:



Si comunicano le coordinate del proprio conto corrente, e le eventuali variazioni, per ricevere il pagamento tramite bonifico bancario o postale


Le modalità di esecuzione in un decreto Mef del 22 novembre scorso, pubblicato nella Gu n.11 di ieri, 15 gennaio 2020.
In particolare, il decreto chiarisce in premessa la necessità di prevedere la tracciabilità dei rimborsi da erogare alle persone fisiche, in considerazione dello sviluppo di nuovi e più sicuri strumenti di pagamento e dell’esigenza di garantire un efficiente servizio al contribuente.
Si tratta di rimborsi dei tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, da corrispondere con procedure automatizzate di pagamento sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e tipo d’imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità del beneficiario, il numero di protocollo dell’atto (dichiarazione o istanza da cui è originato il rimborso) e l’importo da rimborsare. 
Restano invariate le diverse modalità di rimborso definite da specifiche norme.

Il rimborso viene erogato tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale del beneficiario. Il contribuente interessato dovrà, pertanto, comunicare all’Agenzia le coordinate del proprio conto  e le eventuali variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da corrispondere. In relazione ai pagamenti si ritengono valide le comunicazioni del numero di conto inviate prima dell’emanazione del decreto in esame.

Il pagamento, perciò, sarà eseguito dalla Banca d’Italia, mediante bonifico, sulla base degli elenchi trasmessi dall’Agenzia delle entrate, la quale, come specifica l’articolo 3 del decreto, nel caso in cui il rimborso non sia andato a buon fine, ne darà comunicazione al beneficiario con indicazione delle motivazioni.

Il contribuente che non esegue la comunicazione delle coordinate bancarie o postali potrà ottenere il rimborso tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane spa, che eseguirà dunque il rimborso sulla base degli elenchi trasmessi dall’Agenzia. Le somme spettanti potranno essere incassate presso un qualunque ufficio postale o versate sul conto corrente bancario o postale indicato dallo stesso beneficiario.

Le regole tecniche e le modalità di trasmissione dei flussi telematici per l’esecuzione dei rimborsi saranno definite d’intesa dall’Agenzia delle entrate e dalla Banca d’Italia, mentre quelle relative all’erogazione dei rimborsi ai contribuenti in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali d’intesa dall’Agenzia delle entrate e da Poste italiane spa.

Le disposizioni contenute nel decreto in esame valgono per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Ulteriori disposizioni attuative, infine, saranno approvate tramite provvedimenti direttoriali delle Entrate.

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