RINUNCIA DEL TFM RIFLESSI FISCALI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/10/2017

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/10/2017


Classificazione:

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Il regime fiscale applicabile alla rinuncia al trattamento di fine mandato (Tfm) da parte di amministratori di una Srl, soci e non soci. Secondo l'AE la rinuncia ai crediti derivanti da redditi imponibili per cassa configura un’ipotesi che fa scattare la tassazione in capo al socio.
Nessun “incasso giuridico”, invece, per la rinuncia al Tfm degli amministratori non-soci, in questo caso, la sopravvenienza è tassata in capo alla società.


nel caso di rinuncia al trattamento di fine mandato operata da amministratori soci, la società non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva (articolo 88, comma 4-bis del Tuir), non essendo ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale. Allo stesso modo, non è richiesta la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, non potendo verificarsi, in assenza di un’attività di impresa, quelle distorsioni che il legislatore ha inteso scongiurare attraverso l’introduzione del citato comma 4-bis.

Se la rinuncia al Tfm riguarda amministratori esterni alla società, invece, mancando la qualifica di socio, troverà applicazione l’articolo 88, comma 1, del Tuir, con la conseguenza che la società dovrà tassare una sopravvenienza attiva nei limiti delle quote di trattamento di fine mandato accantonate e dedotte.

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