Riqualificazione energetica comunicazione della cessione del credito entro il 12 luglio
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/07/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/07/2019
Venerdì 12 ultimo giorno per trasmettere alle Entrate i dati della cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica effettuate nel 2018 sulle singole unità immobiliari.
Dal 5 agosto 2019 il fornitore, che non cede il credito ricevuto, deve comunicarlo e utilizzarlo in compensazione con il modello F24.
La cessione del credito
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha esteso agli interventi di riqualificazione energetica sulle singole abitazioni quanto già previsto dal 1° gennaio 2016 per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali (legge n. 208/2015). Dal 1º gennaio 2018, dunque, i contribuenti beneficiari dell’ecobonus su singole unità immobiliari possono cedere il credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante. La cessione può essere fatta al fornitore che ha effettuato gli interventi oppure ad “altri soggetti privati”, ossia persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, collegati comunque al rapporto che ha dato origine alla detrazione. A regime, la trasmissione delle informazioni relative alla cessione del credito deve essere fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Solo per le spese sostenute nel 2018, invece, occorre dare comunicazione alle Entrate entro il 12 luglio.
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