Riscossione del Registro con prescrizione decennale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/01/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/01/2026
La suprema Corte conferma il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale i crediti erariali, salvo diversa previsione di legge, si prescrivono in 10 anni
In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 78 del Testo unico dell’imposta di registro (Tur).
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 30340 del 17 novembre 2025, che si è pronunciata sul termine di prescrizione applicabile al credito erariale relativo all’imposta di registro, ribadendo che la pretesa tributaria si prescrive in dieci anni e non in cinque.
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