“Ristori-quater”, rottamazione e rateizzazioni

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/12/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/12/2020


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Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibili le Faq sui nuovi appuntamenti. Per i versamenti devono essere utilizzati i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”


Rinviate al 1° marzo 2021 le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

Chance per i contribuenti con rateizzazioni decadute e per coloro che non hanno potuto pagare le rate della “Rottamazione” (Dl n. 193/2016) o della “Rottamazione-bis” (Dl n. 148/2017).

Novità definite dal decreto “Ristori-quater” per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
 
Sono queste in sintesi le modifiche introdotte dal decreto “Ristori-quater”, convertito in legge dal Dl n. 157/2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020, che intervengono sulle attività svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha pubblicato sul proprio sito le nuove pagine informative e le Faq.

La proroga al 1° marzo del 2021 del termine per le rate della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” scadute nel 2020, già fatte slittare al 10 dicembre 2020 dal decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), coinvolge complessivamente circa 1,2 milioni di contribuenti.

Per la “Rottamazione-ter” lo scivolo interessa le rate scadute a fine febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 mentre per il provvedimento del “Saldo e stralcio” sono comprese due rate scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

I contribuenti possono pagare entro il 1° marzo del prossimo anno, le rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici dei due provvedimenti agevolativi e senza il pagamento di ulteriori interessi.
Alla proroga delle scadenze definite per 1° marzo 2021 non si applicano i cinque giorni di tolleranza previste dall’articolo 3, comma 14-bis, del Dl n. 119/2018.
 
Quali bollettini utilizzare?
Anche se il pagamento delle rate avverrà entro la nuova scadenza del 1° marzo 2021, dovranno essere utilizzati i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” inviata in risposta alla richiesta di adesione alla Definizione agevolata o al “Saldo e stralcio”.

Copia del documento è disponibile e può essere scaricata  nell’area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione, oppure se ne può richiedere un nuovo invio nell’area dedicata senza pin e password.
I contribuenti che hanno aderito alla “Rottamazione-ter” dovranno poi corrispondere l’importo della rata in scadenza il 28 febbraio 2021 che, essendo domenica, slitta automaticamente al primo giorno utile ovvero lunedì 1° marzo beneficiando, comunque, dei cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl n. 119/2018.

Chi invece è rientrato nel “Saldo e stralcio” dovrà procedere al pagamento della 3° rata, pari al 15% di quanto dovuto, entro il 31 marzo, mentre la 4° e ultima rata dovrà essere saldata entro il 31 luglio 2021.
 
Tra le novità del decreto, una finestra temporale dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021dedicata alle rateizzazioni.
Entro il 31 dicembre 2021 possono essere presentate nuove richieste di dilazione per le somme ancora dovute riferite a cartelle inserite in:

  • “Rateizzazioni decadute prima del periodo di sospensione dell’attività di riscossione stabilita dal decreto “Cura Italia” (Dl n.18/2020)
  • “Rottamazione” (Dl n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (Dl n. 148/2017) decadute per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute. 

Rateizzazioni con richiesta semplificata fino a 100 mila euro
Il Dl n. 157/2020 stabilisce che per le richieste presentate a partire dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 viene elevata a 100mila euro la soglia di debito, ordinariamente fissata a 60mila euro, per il quale si può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a 6 anni senza la necessità di presentare la documentazione che attesti lo stato di comprovate difficoltà economiche.
 
Decadenza dai piani di rateizzazione dopo 10 rate
Per le richieste di dilazione che saranno presentate entro il 31 dicembre 2021, passa da 5 a 10 il numero di rate scadute, anche non consecutive, che per mancato versamento determinano la decadenza del piano di rateizzazione.

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