RITORNA IL REDDITOMETRO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/06/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/06/2021


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Bozza di nuovo decreto per determinare induttivamente la capacità di reddito delle persone fisiche.


Testo dello schema di decreto, e relative tabelle A e B, relativo all'accertamento tramite redditometro (attuativo dell’articolo 38, comma 5, del DPR n. 600/1973, diretto a individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016).

Pare quindi che con decorrenza 2016 si voglia dare nuova vita al redditometro, metodo di accertamento per le persone fisiche, oramai disapplicato.

La consultazione è riservata alle associazioni maggioramene rappresentative dei consumatori e avrà termine il 15 luglio 2021, non sembrano coinvolte le categorie dei professionisti in primis i commercialisti che notoriamente godono delle competenze per dare un parere professionale.

Come funziona

Lo schema di decreto, pertanto, indica i parametri da prendere in considerazione ai fini del metodo di accertamento che prevede la determinazione in via sintetica del reddito complessivo dei contribuenti persone fisiche, attraverso elementi indicativi di capacità contributiva, intesa come “la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio”.

Viene innanzitutto individuato il contenuto induttivo degli elementi che dimostrano la capacità contributiva, ossia la spesa per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento, ricostruita induttivamente, sulla quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito.

Tale contenuto induttivo è determinato tenendo conto delle risultanze di analisi e studi socio-economici, anche di settore.

La tabella A spese per mantenere i beni posseduti

La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’Amministrazione finanziaria e indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando un prezzo rappresentativo del valore d’uso del bene o del servizio considerato.

I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.
 

Tabella B tipologie di nucleo familiare

Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. I prezzi possono essere desunti anche da studi e analisi socio economiche di settore.

Inoltre, il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

In assenza di dati in Anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia e se tali informazioni non sono acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l’ammontare individuato dall’Istat quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta.

Tale soglia non è fissa ma varia in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza.

L’Agenzia delle entrate può comunque utilizzare elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, nel caso in cui siano disponibili dati riguardanti altre voci di spesa sostenute dal contribuente presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

L’articolo 3 del decreto indica i criteri base che devono guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, secondo l’agenzia spetterà al contribuente fornire la prova contraria.

Il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:

  • dell’ammontare delle spese sostenute dal contribuente, sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria
  • dell’ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio economici
  • della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile
  • della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta
  • della quota di risparmio riscontrata dall’Agenzia, formata nell’anno e non utilizzata per consumi e investimenti.

Viene confermato che la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e resta ferma la possibilità per il contribuente, in sede di contraddittorio, di produrre all’ufficio documentazione idonea a dimostrare una diversa consistenza delle spese attribuite, ossia che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o esclusi dalla formazione della base imponibile, o con  risparmi formati nel corso degli anni precedenti.

Dopo il periodo di consultazione e tenuto conto delle osservazioni che saranno presentate dalle organizzazioni interpellate il decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

 

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