RW esonero per il presidente della fondazione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/05/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/05/2019


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I titolari di funzioni di direzione generale e amministrazione di una fondazione non sono tenuti alla compilazione del quadro RW


Risoluzione 53/2019.

I titolari di funzioni di direzione generale e amministrazione di una fondazione non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi con riferimento agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti all’estero dalla stessa fondazione.

la risoluzione sottolinea la necessità di verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, proveniente dalla disciplina dell’antiriciclaggio, con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale.
Queste ultime, in particolare, sono volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti. A tal fine, è richiesta la sussistenza di una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione (circolare 10/2014, paragrafo 13.2). Ne consegue che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Ciò spiega la previsione della figura del titolare effettivo quale ulteriore soggetto obbligato al monitoraggio fiscale.
 
Al contrario, prosegue la risoluzione, è esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare, in relazione alle attività detenute all’estero, un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto dell’intestatario.
Tale circostanza ricorre, ad esempio, nel caso degli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti delle società e che hanno la possibilità di movimentare i capitali, pur non essendo i “beneficiari” dei relativi redditi (circolare n. 27/2015, paragrafo 1.2).
 
In conclusione, quindi, l’Agenzia ritiene che la nuova definizione di titolare effettivo (prevista dalla normativa antiriciclaggio) che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione non può essere estesa nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.

Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di una fondazione non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento agli investimenti e alle attività finanziarie estere di proprietà della fondazione stessa.

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