SAN MARINO MODIFICATO IL PROVVEDIMENTO SULLA FATTURA ELETTRONICA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/10/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/10/2021


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Provvedimento del 29 settembre che modifica il precedente del 5 agosto sulle regole tecniche di invio ricezione


L’ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve le e-fatture degli operatori italiani esclusivamente tramite il nodo attestato al Sistema di interscambio.

Questa una delle novità del provvedimento  248717 del 29 settembre 2021, che modifica il precedente del 5 agosto.

Le novità si riferiscono alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, e residenti sanmarinesi.

Le modifiche al precedente provvedimento derivano dall’individuazione del codice destinatario alfanumerico di accreditamento come nodo attestato al Sistema di interscambio dell’ufficio tributario di San Marino.

Inoltre, viene prevista la valutazione d’impatto della protezione dati (Dpia) effettuata su alcune fasi del processo e al fine di chiarire le attività svolte dagli uffici coinvolti.

Di seguito le principali novità e precisazioni del documento odierno:

  • l’ufficio tributario di San Marino, incaricato di trasmette e ricevere i documenti fiscali elettronici riguardanti gli scambi tra gli operatori dei due Paesi, è accreditato come nodo attestato al Sistema di interscambio con il codice destinatario alfanumerico associato 2R4GTO8;
  • in caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta, il cessionario italiano soggetto passivo Iva visualizza la fattura elettronica nel portale “Fatture e Corrispettivi” e può procede al versamento del tributo secondo le modalità dell’articolo 17, comma 2, del decreto Iva;
  • I dati acquisiti, trattati e memorizzati dall’Agenzia nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per poter condurre le lavorazioni e per le attività di assistenza e di analisi del rischio e controllo delle Entrate e della Guardia di Finanza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti;
  • riguardo il trattamento dei dati personali, la procedura garantisce la protezione e la riservatezza delle informazioni ricevute dal sistema secondo il Regolamento di riferimento, e semplifica, rispetto alla versione del 5 agosto, le indicazioni sulle modalità di trasmissione delle fatture stabilendo che saranno le stesse definite con il provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Inoltre l’Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole l’operatore italiano, cessionario o cedente, mette a disposizione dello stesso il servizio di consultazione;
  • la valutazione d’impatto sul trattamento dei dati derivanti del sistema sarà eseguita anche per i controlli effettuati dalla direzione provinciale di Pesaro-Urbino sulle fatture inviate dall’ufficio tributario di San Marino oltreché per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Ricordiamo che Il nuovo sistema di documentazione telematica degli scambi prende al via dal 1° ottobre, prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, durante il quale è possibile emettere e ricevere le fatture anche in formato cartaceo.

Dal 1° luglio 2022 potranno essere emesse e accettate soltanto e-fatture.

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