Scelte per 8, 5 e 2‰ per sostituti Dl “Semplificazioni – 5

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/08/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/08/2022


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I dati saranno inviati con modalità telematica anche per i 730 presentati tramite il sostituto d’imposta, che, quindi, non dovrà più rivolgersi alle Poste o a un intermediario abilitato


Più facile, dall’anno prossimo, il compito dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti e pensionati: a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, le schede con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef saranno dematerializzate, spedite in via digitale direttamente all’Agenzia delle entrate, così come già fanno gli altri operatori incaricati della trasmissione dei modelli, cioè i professionisti e i Caf.

La novità con l’articolo 2 del Dl n. 73/2022.

La scheda per destinare quote di Irpef
Attraverso la compilazione di un’unica scheda, da presentare in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti persone fisiche hanno la facoltà di destinare:

  • l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario oppure a un’istituzione religiosa scelta tra Chiesa cattolica, Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa evangelica valdese, Chiesa evangelica luterana in Italia, Unione delle comunità ebraiche italiane, Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, Chiesa apostolica in Italia, Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Unione buddhista italiana, Unione induista italiana, Istituto buddista italiano Soka Gakkai
  • il 5 per mille della propria Irpef a una delle seguenti finalità di interesse sociale, con possibilità anche di indicare il codice fiscale di un determinato soggetto al quale si intende indirizzare la quota:
    • sostegno degli enti del terzo settore iscritti nell’apposito registro unico nazionale (Runts) e delle Onlus iscritte alla specifica anagrafe
    • finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
    • finanziamento della ricerca sanitaria
    • finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
    • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza
    • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
    • sostegno agli enti gestori delle aree protette
  • il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Pure chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ha facoltà di esprimere le proprie preferenze. In tal caso, la scheda, inserita in una busta chiusa recante l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef” nonché codice fiscale, cognome e nome del contribuente, deve essere consegnata, entro il termine di scadenza per la presentazione del modello Redditi (quest’anno, il 30 novembre 2022), allo sportello di un ufficio postale (il servizio è gratuito) oppure a un intermediario abilitato (il Caf o il professionista può chiedere un corrispettivo per la successiva trasmissione all’amministrazione finanziaria). In alternativa, il contribuente può provvedervi in prima persona attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le regole per i sostituti fino all’anno d’imposta 2021

I riferimenti normativi in materia di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta applicabili ai modelli 730/2022 relativi all’anno d’imposta 2021, sono l’articolo 37 del Dlgs 241/1997 e l’articolo 17, comma 1, del decreto Mef 164/1999 (“Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
In base alla norma primaria, i sostituti: ricevono le dichiarazioni e le schede con la scelta dei beneficiari destinazione delle quote Irpef “devolvibili”; elaborano le dichiarazioni; consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; effettuano le operazioni di conguaglio; inviano le dichiarazioni dei redditi e le scelte. Il regolamento, poi, puntualizza che gli sostituti provvedono a:

  • controllare, sulla base dei dati ed elementi desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle norme che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta
  • consegnare al sostituito, prima di trasmetterla, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. Per i modelli 730/2022 relativi al periodo d’imposta 2021, occorre far riferimento al provvedimento 14 gennaio 2022, secondo cui i sostituti d’imposta devono consegnare le schede con le scelte espresse dai contribuenti a un ufficio postale o a un intermediario abilitato nell’apposita busta allegata allo stesso provvedimento ovvero in una normale busta di corrispondenza, in entrambi i casi debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente. L’invio deve avvenire entro:
    • il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio
    • il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno
    • il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio
    • il 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto
    • il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre
  • comunicare all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini appena visti, il risultato finale delle dichiarazioni
  • conservare copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Le regole che scatteranno dall’anno d’imposta 2022

Il “decreto Semplificazioni fiscali” interviene sulla disciplina appena descritta, con la precisazione che le novità introdotte troveranno applicazione a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, ossia dai modelli 730/2023 relativi all’anno d’imposta 2022. Di fatto, dal prossimo anno, cessa di avere efficacia l’articolo 17 del Dm n. 164/1999, mentre il suo contenuto, con alcune modifiche, viene sostanzialmente replicato e calato nella norma primaria (articolo 37, Dlgs n. 241/1997), attraverso l’inserimento di un nuovo comma 2-bis.
La grossa novità riguarda le schede con le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, che non dovranno più essere consegnate alla Posta o a un intermediario abilitato per il successivo inoltro, bensì trasmesse direttamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, alla stregua delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione. L’invio dei dati dovrà avvenire secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Anche le schede, così come copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione, dovranno essere conservate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione del modello.
In tal modo, gli adempimenti dei sostituti d’imposta collimeranno con quelli degli altri soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali (professionisti e Caf), che già inviano le schede in questione con modalità telematica. Ciò – spiega la relazione illustrativa – consente di superare l’anacronismo secondo il quale l’obbligo di presentazione, gestione e trasmissione cartacea delle schede colpiva esclusivamente i sostituti d’imposta, mentre, per gli altri due canali attraverso i quali è possibile presentare il modello 730 (intermediari e portale delle Entrate), la procedura è stata dematerializzata da tempo. Il vecchio regime, inoltre, produceva un aggravio anche per i dipendenti che, pur lavorando da remoto, erano costretti a consegnare materialmente le schede al sostituto d’imposta prestatore di assistenza fiscale.

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