Sdoganamento centralizzato i chiarimenti delle Dogane
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/11/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/11/2024
In questa prima fase, precisa l’Adm, la semplificazione è applicabile ai regimi di importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale. Da dicembre al via anche per l’esportazione
Con la circolare n. 23/2024, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce le istruzioni operative in merito all’attivazione dello sdoganamento centralizzato all’importazione previsto dall’articolo 179 del Codice doganale dell’Unione (Regolamento (Ue) 952/2013).
La nuova procedura semplificata consente, dietro richiesta degli operatori, di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente dello Stato membro in cui la società è stabilita (ufficio doganale di controllo), mentre la presentazione fisica delle merci viene effettuata in un ufficio doganale di un diverso Stato Ue (ufficio doganale di presentazione). Per applicare la nuova forma semplificata di sdoganamento, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni (Aeoc).
In concreto, l’ufficio doganale di controllo deve fornire tramite il sistema per lo sdoganamento centralizzato (Cci) i dati relativi della dichiarazione ricevuta dall’operatore all’ufficio di presentazione della merce per l’eventuale svolgimento dei controlli fisici e per consentire l’analisi dei rischi e la riscossione dei tributi nazionali.
La circolare evidenzia che il sistema centralizzato consente di avere come interlocutore un unico ufficio doganale, con conseguente snellimento dei processi di organizzazione interna per lo svolgimento degli adempimenti doganali e velocizzazione della consegna delle merci nel luogo di destinazione o in quello più conveniente dal punto di vista logistico.
Il sistema semplificato, nella sua prima fase di applicazione, iniziata lo scorso 1° luglio, è applicabile soltanto ai regimi di importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale, con l’utilizzo della sola dichiarazione standard. Sono escluse le merci sottoposte ad accise, le merci unionali movimentate nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali e le merci sottoposte a misure di politica agricola comune. Da dicembre 2024, lo sdoganamento centralizzato sarà esteso anche all’esportazione, seguiranno le ulteriori funzionalità per merci in ingresso nel territorio unionale, di cui l’Adm prevede l’implementazione entro il 2 giugno 2025.
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