Senza delega accertamento nullo

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/05/2014

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/05/2014 pag. 17


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Se l'accertamento non è sottoscritto dal capo ufficio, l'agenzia delle Entrate deve esibire la specifica delega a favore del sottoscrittore, pena l'illegittimità dell'atto.

Anche nelle commissioni di merito si sta consolidando il principio da tempo affermato dalla Cassazione Di sovente gli accertamenti, soprattutto quando riguardano rettifiche per importi non particolarmente elevati, sono sottoscritti da un dirigente/funzionario delegato dal direttore provinciale o dal direttore regionale. In questi casi, nell'atto è riportato il nome di chi sottoscrive l'avviso, talvolta con la qualifica e la dicitura «firma su delega del Direttore Provinciale…».
A norma dell'articolo 42 del Dpr 600/73, gli accertamenti in rettifica e quelli d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
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