Società semplici legittimate a svolgere la mera gestione
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/09/2016
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/09/2016
Classificazione:
Massime di diritto societario, di recente pubblicate dal Comitato notarile Triveneto massima n. Ga10
La nuova massima n. Oa11 sancisce che è legittima la costituzione di società semplici che abbiano quale oggetto sociale “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, senz’altro aggiungere. In tal caso, infatti, questo oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a quanto consentito alle società semplici dalla combinazione degli articoli 2247, 2248 e 2249 del Codice civile, e cioè all’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale allo scopo di divederne gli utili. Così limitata, l’attività di gestione di beni:
è un’attività che rientra tra quelle esercitabili sotto forma societaria;
è un’attività che rientra tra quelle esercitabili sotto forma societaria;
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