Sospensione dei termini nel contenzioso e nell'accertamento con adesione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/03/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/03/2020
I chiarimenti e le istruzioni operative sull'applicazione del periodo di stop dei termini del contenzioso, a partire dall'8 marzo fino al 31 maggio, previsto dal decreto "Cura Italia"
Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020.
La sospensione dei termini introdotta dagli articoli 67 e 83 del Dl n. 18/2020, a seguito dell'emergenza da Covid-19, vale anche per i procedimenti di accertamento con adesione.
Su richiesta dei contribuenti, inoltre, se ciò non contrasta con la tutela della salute pubblica, gli Uffici nel periodo di sospensione, in via del tutto innovativa, potranno finalizzare l'accertamento effettuando contraddittori telefonici o in videoconferenza, con successivo scambio e firma dei verbali tramite Pec o posta ordinaria.
La circolare ricorda in primo luogo l'articolo 67 del decreto "Cura Italia", in base al quale "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Tale norma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Al riguardo, ricordiamo che in questo contesto emergenziale, come reso noto con il comunicato stampa del 12 marzo 2020, il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente, ha dato disposizioni agli uffici di sospendere le attività di accertamento e contenzioso, verifica, accesso, ispezione e liquidazione, esclusi gli atti urgenti o indifferibili.
Anche l'articolo 83 dello stesso decreto prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
Quindi per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 con termine di impugnazione ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, con ripresa a decorrere dal 16 aprile. Per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere slitta alla fine del periodo di sospensione.
Sospensione dei termini estesa all'adesione
Alla luce di tale quadro normativo, l'Agenzia precisa che anche alle istanze di accertamento con adesione presentate dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del Dl n. 18/2020. Quindi, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente (articolo 6, comma 3, Dlgs n. 218/1997), sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto.
Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020.
Contraddittori telefonici o videoconferenze su richiesta dei contribuenti
L'Agenzia, nel documento di prassi di oggi, precisa che in caso di concreto e condiviso interesse, è possibile comunque svolgere il procedimento di accertamento con adesione, in un’ottica di “collaborazione e buona fede” tra fisco e contribuente, dando priorità alla tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.
In questi casi il contraddittorio può avvenire “a distanza” privilegiando l’impiego di posta elettronica certificata, senza però escludere la mail ordinaria qualora il contribuente non disponesse di una Pec, e utilizzando il telefono o l’eventuale strumento di videoconferenza.
Nel dettaglio, la procedura prevede:
a) identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante l'invio tramite Pec o mail del documento d'identità del contribuente o del suo rappresentante e indicazione del numero di telefono o del dispositivo da utilizzare in caso di videoconferenza
b) l'effettuazione del contraddittorio via telefono o videoconferenza
c) la redazione del verbale del contraddittorio indicando Pec o mail con cui avverrà lo scambio del file
d) l'invio tramite Pec o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la "condivisione", passaggio finalizzato a rilevare eventuali errori di bozza
e) da parte del contribuente (o del suo rappresentante) la stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione con una sigla su tutte le pagine, scanner del verbale sottoscritto e rinvio tramite Pec o mail all'Ufficio, allegando anche il documento d'identità
f) da parte del verbalizzante dell'ufficio, a sua volta, la stampa del file ricevuto, la firma, l'acquisizione del protocollo e l'invio del documento al contribuente o al suo rappresentante, tramite Pec o mail.
Sia il contribuente che l'Ufficio si possono avvalere della firma digitale.
La circolare precisa che gli step descritti sono adattabili sia al procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente, sia all’istanza di adesione riferita ad un processo verbale di constatazione presentata dal contribuente, sia alle adesioni ai fini delle altre imposte indirette o ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione o l’intesa con il contribuente.
Tale sospensione, conclude la circolare, non coinvolge il termine previsto per il versamento delle somme dovute da accertamento per adesione ("venti giorni dalla redazione dell'atto"), come indicato dall'articolo 8 del Dlgs n. 218/1997.
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