SOSTITUTI D'IMPOSTA MODELLO RICEZIONE DATI 730
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/03/2019
Nuovo modello per comunicare l'utenza telematica dove ricevere i risultati dei 730/4
Per conguagliare in busta paga i risultati del modello 730 il datore di lavoro deve comunicare al fisco il recapito dove ricevere i relativi dati.
Approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione.
Il modello, da utilizzare a partire da marzo 2019, consente ai sostituti d’imposta di adempiere l’obbligo di comunicare al fisco, anche tramite un intermediario abilitato, la sede telematica per la ricezione dei 730-4 dei propri dipendenti.
Il via libera arriva con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 12 marzo 2019.
Come ogni anno, i sostituti d’imposta sono tenuti a indicare la sede telematica presso cui ricevere, dall’Agenzia delle entrate, il flusso con i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4) presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione (articolo 16, comma 4-bis, Dm 31 maggio 1999, n. 164).
La trasmissione telematica del modello di comunicazione può essere effettuata anche tramite un intermediario incaricato. I sostituti appartenenti a un gruppo societario possono indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo.
Nel modello, inoltre, è presente anche la scheda per comunicare la cessazione del rapporto di delega, da utilizzare dal 15 settembre al 15 gennaio dell’anno successivo.
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