Tax free shopping note di variazione per apposizione o assenza del visto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/06/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/06/2019
La prassi di rilasciare un’unica distinta riepilogativa a modificazione delle fatture emesse ex articolo 38-quater, Dpr 633/1972, non è compatibile con la disciplina fiscale in vigore
Con la risoluzione 58/E dell’11 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate descrive dettagliatamente gli adempimenti da effettuare con riguardo alle operazioni di tax free shopping, in caso di visto concesso o negato.
Il fine è quello di dare una risposta alla domanda se, alla luce dell’evoluzione normativa, sia consentita la prassi di emettere un’unica distinta riepilogativa a variazione delle fatture emesse ex articolo 38-quater, commi 1 e 2 del Dpr 633/1972.
Quadro normativo di riferimento
Si ricordava che le cessioni in oggetto possono essere effettuate senza applicazione dell’Iva o con diritto al rimborso dell’imposta applicata, a condizione che sia rispettato quanto richiesto dalla norma.
Le cessioni in argomento possono quindi essere effettuate senza applicazione dell’Iva (fattispecie prevista dal comma 1 dell’articolo 38-quater) o con diritto al rimborso dell’imposta (successivo comma 2), a condizione che il trasporto avvenga entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che la relativa fattura, consegnata al cessionario, sia restituita al cedente, una volta vistata dall’ufficio doganale di uscita dall’Unione, entro il quarto mese dall’operazione.
In assenza dell’apposizione del visto, il cedente, nel caso di cui all’articolo 38-quater comma 1, deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione in aumento di sola imposta ai sensi dell’articolo 26, Dpr 633/1972; nel caso invece dell’articolo 38-quater comma 2, la presenza del visto dà diritto al recupero dell’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25, Dpr 633/1972.
Modalità di emissione delle note di variazione
L’articolo 4-bis del Dl 193/2016 prevede che, a partire dal 1° settembre 2018, “l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater [del Dpr 633/1972] deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica”.
L’articolo 26 del Dpr 633/1972 disciplina, ai commi 1 e 2, i casi in cui, successivamente all’emissione di una fattura, l’ammontare dell’imponibile o dell’imposta di una operazione subisca una variazione rispettivamente in aumento o in diminuzione, specificando i relativi adempimenti cui si è tenuti.
Considerato che le note di variazione – siano esse in aumento o in diminuzione – hanno la funzione di rettificare l’ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura, la risoluzione odierna giunge alla naturale conclusione che le stesse debbano seguire le regole di emissione delle relative fatture, le quali, in base alla richiamata normativa, devono essere emesse, a partire dal 1° settembre 2018, in modalità elettronica.
Quindi, anche le suddette note di variazione, sia che riguardino l’imponibile e l’imposta di una operazione di tax free shopping, o che siano riferibili alla sola imposta, dovranno essere emesse attraverso il sistema OTELLO 2.0.
Questa interpretazione è d’altronde coerente con l’articolo 6 della Determinazione n. 54088, emanata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4-bis, Dl 193/2016, laddove prevede che “le disposizioni della presente determinazione sono immediatamente applicabili a tutte le fatture per il tax free shopping e relative note di variazione trasmesse ad OTELLO 2.0”.
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