Trust non residente, istruzioni per accedere a Fisconline
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/02/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/02/2022
Le credenziali non possono essere rilasciate dal consolato, procedura ammessa soltanto per le persone fisiche, né dall’ufficio territoriale, ma deve essere inviata specifica richiesta alle Entrate
Sono due le strade percorribili da un trust non residente per ottenere l’abilitazione a Fisconline e inviare online la dichiarazione dei redditi: presentare direttamente la domanda via Pec, firmata digitalmente, all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi - Servizi on line - Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure tramite delega a un procuratore.
Con la risposta n. 84 del 16 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate spiega a un trust residente a Cipro, con immobili situati in Italia, come ottenere l’abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi per via telematica.
L’istante fa presente di essere il responsabile, per espressa disposizione dell’atto costitutivo, fino allo scioglimento dell’organismo e alla conseguente distribuzione dei beni conferiti nel fondo in trust, del pagamento di tutte le imposte dovute. Detto ciò chiede delucidazioni riguardo alla possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi telematica per gli immobili del fondo collocati in Italia e alla procedura da seguire per ottenere l’abilitazione ai servizi telematici delle Entrate.
I tentativi del contribuente, presso il consolato e l’ufficio territoriale sono, in entrambi i casi, risultati vani.
Di conseguenza, il trust fa presente di non aver potuto presentare la dichiarazione dei redditi né fisicamente, perché residente all’estero, né telematicamente, entro la scadenza prevista.
Vuole sapere, quindi, come procedere per accedere a Fisconline e presentare la dichiarazione online. Ritiene, inoltre, di non dover pagare sanzioni per la presentazione oltre i termini perché non responsabile del ritardo.
L’Agenzia delle entrate, puntuale, spiega come risolvere il problema.
Innanzitutto precisa che il consolato di Nicosia non poteva abilitare l’istante, soggetto non residente diverso da una persona fisica, al servizio telematico dell’Amministrazione perché si tratta di una procedura riservata esclusivamente alle persone fisiche non residenti.
Ai soggetti diversi dalle persone fisiche, spiega l’Agenzia, sono offerte due alternative:
- presentare direttamente (attraverso il rappresentante legale in caso di enti, associazioni e società) la domanda, sottoscritta con firma digitale, con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, via Pec (anche intestata un soggetto diverso), all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell'oggetto la dicitura “Divisione Servizi - Servizi on line - Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”
- presentare la richiesta tramite procuratore. In questo caso l'interessato (il rappresentante legale per enti, associazioni e società) deve conferire una procura speciale a un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al procuratore. La delega deve essere conferita secondo le modalità di cui all’articolo 63 del Dpr n. 600/1973 ovvero sottoscritta con firma autenticata. L'attestazione di autenticità della firma del delegante deve essere prodotta dal procuratore mediante apposizione della propria firma digitale. L'intera documentazione (domanda e procura) deve essere inviata dal procuratore dalla propria Pec allo stesso indirizzo e con lo stesso oggetto sopra riportato.
Riguardo alle sanzioni, sarà l’ufficio competente a valutare la disapplicazione delle stesse, laddove la dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d'imposta, nel rispetto dell’ipotesi prevista dallo Statuto del contribuente secondo cui “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
Indietro