Ulteriore detrazione per lavoro dipendente
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/02/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/02/2021
Quando spetta l’ulteriore detrazione da lavoro dipendente
L’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati è stata introdotta dal decreto legge n. 3/2020 (articolo 2). Si tratta di una misura temporanea, adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni, e viene attribuita dal sostituto d’imposta, che ripartisce i relativi importi sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio 2020 e verifica in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
la normativa ha previsto che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 sia riconosciuta un’ulteriore detrazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo (riferito al 2020) superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro (1.200 euro per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021) per chi possiede un reddito complessivo pari a 28.001 euro. Se si supera questo limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 40.000 euro.
Qualora in sede di conguaglio l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, il sostituto d’imposta provvede a recuperare il relativo importo. Se questo supera i 60 euro il recupero avverrà in otto rate di pari ammontare.
Si ricorda, infine, che l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta è indicato nella Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU). Se il datore di lavoro non lo ha erogato, in tutto o in parte, l’ammontare spettante sarà riconosciuto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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