VIOLAZIONI FORMALI IL CODICE TRIBUTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/03/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/03/2019


Classificazione:

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IstituiTO il codice tributo “PF99” (denominato “violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del Dl n. 119/2018”)


Dopo il provvedimento del 15 marzo 2019, che ha disposto le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali (vedi “Sanatoria delle violazioni formali: arrivano le modalità di attuazione”, la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 istituisce il codice tributo “PF99” (denominato “violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del Dl n. 119/2018”), per consentire il pagamento delle somme e regolarizzare la propria posizione.
 
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.
 
Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
 
Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta - nel formato “AAAA” - a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate.
 
In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).

 

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (articolo 9, Dl 119/2018).

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