Visto di conformità per crediti infrannuali basta la richiesta anche senza utilizzo effettivo
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/09/2017
Autore: Brusaterra Michele Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/09/2017
Classificazione:
Il visto di conformità è obbligatorio in tutti i casi in cui l’istanza, attraverso la quale viene «chiesto» di poter compensare il credito Iva infrannuale per un importo superiore a 5mila euro
La risoluzione 103/E/2017 ha chiarito che il visto di conformità è obbligatorio in tutti i casi in cui l’istanza, attraverso la quale viene «chiesto» di poter compensare il credito Iva infrannuale, indica un importo superiore a 5mila euro annui, anche se dopo aver presentato l’istanza il contribuente non utilizzi il credito. L’istanza infrannuale è presentata «spontaneamente» dal contribuente solo qualora voglia chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva maturato nel periodo e sempre che ricorrano i requisiti all’articolo 30 del Dpr 633/1972.
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