Assemblea condominio

Art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile prevede quanto segue.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può' essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può' essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché' non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà' di fissare più' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso ((della maggioranza dei condomini)), la partecipazione all'assemblea può' avvenire in modalità' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità' previste per la convocazione.


23 recensioni.

CONDOMINIO TABELLA DELLE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

Da confedilizia una pratica tabella riepilogativa delle maggioranze in assemblea di condomionio

Autore: Non definito Fonte: Internet del 23/11/2015

Recensione di Roberto Castegnaro


Per il sì alla mediazione basta la maggioranza

Mediazione civile e maggioranze condominio assemblea. rimane il problema della maggioranza per approvare la proposta conciliativa formulata dal mediatore.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/11/2015 pag. 53

Recensione di Roberto Castegnaro


Mediazione con tempi lunghi

Condominio - Presenza dell'amministratore e maggioranze richiederanno più dei 3 mesi previsti

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 258 del 20/09/2013

Recensione di Roberto Castegnaro