Criptovalute plusvalenze

L’articolo 1, c. 126 della legge 197/2022 inserisce all’articolo 67, c. 1 Tuir la lettera c- sexies, (redditi diversi) che tratta delle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta (esclusa quella tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni) o detenzione di cripto-attività non inferiori in tutto a 2mila euro.

Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività scontano così un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26 per cento. 

Per il calcolo della base imponibile è riconosciuta una franchigia di 2mila euro sulla somma realizzata nell’anno. 

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Plusvalenze da criptovalute tra i redditi diversi tassate al 26%

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I valori posseduti al 1° gennaio 2023 rivalutabili con imposta al 14%

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/01/2023

Recensione di Roberto Castegnaro