Le cause di esclusione
le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione sono quelle individuate al c. 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017:
- Inizio e cessazione attività;
- periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Con apposito decreto vengono poi previste altre cause di esclusione ad esempio:
- chi ha dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- chi si avvale dei regimi forfetari;
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- soggetti che, in relazione all’indice CG72U, esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:
- trasporto con taxi, codice attività 49.32.10
- trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.32.20.
Verificare quindi annualmente l'applicabilità di una causa di esonero.