Introdotti dalla legge 232/2016 art. 100-114 sono strumenti di investimento, tecnicamente sono dei contenitori ove è possibile inserire strumenti finanziri di varia natura.
Forma giuridica: OICR, Fondo Comune, Gestione patrimoniale, Contratto assicurativo, Deposito Titoli.
I reddititi di capitale o diversi derivanti da un PIR non sono tassati.
Aspetti operativi e agevolazioni fiscali accordate dalla legge n. 232 del 2016, prima, e rafforzati con la legge di Bilancio 2018
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 14/03/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Le novità riguardano i requisiti di composizione dei piani la cui quota vincolata deve essere investita in strumenti finanziari emessi da Pmi e in azioni di fondi per il venture capital
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 09/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Innalzata la soglia d’investimento per i Pir “ordinari” e ridotti i vincoli per quelli “alternativi”, il tutto per fornire maggiore liquidità al sistema economico nel suo complesso
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/01/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Indicazioni sulla nuova disciplina dei Pir, in seguito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/05/2022Recensione di Roberto Castegnaro