Il rappresentante fiscale è una figura prevista dall'art. 17 c. 3 del DPR. n. 633/72.
Un soggetto comunitario o extracomunitario, che effettua operazioni che comportano l'obbligo di identificazione ai fini IVA in Italia ma ivi privo di stabile organizzazione, può adempiere gli obblighi IVA ed esercitare i relativi diritti ricorrendo all'istituto del rappresentante fiscale .
In alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato hanno facoltà di identificarsi direttamente con le modalità indicate nel citato articolo 35-ter del d.PR 633/72.
Differentemente da quanto previsto in caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE (cfr. risoluzione 5 dicembre 2003, n. 220/E). Vedi anche risoluzione n. 44/2020.
l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti per chi ha In Italia un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/02/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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