Residenza fiscale

Le convenzioni contro le doppie imposizioni normalmente conformi al modello Ocse contengono le regole per definire il luogo di residenza del contribuente.

Se sulla base delle norme dei due stati contraenti, il soggetto si considera residente in entrambi gli Stati, per stabilire in quale Stato sia effettivamente residente si devono applicare le cosiddette tie break rules contenute nel trattato stesso.

Normalmente una persona si considera residente:
a) nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente;
b) se ha l’abitazione permanente in entrambi gli Stati, in quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;
c) se non si può individuare tale Stato, in quello in cui «soggiorna abitualmente»;
d) se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, in quello della cittadinanza;
e) e in caso di doppia cittadinanza in base all'accordo fra le autorità competenti.


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Per evitare la doppia tassazione residenza decisa dai trattati

l’emigrato che abbia dimenticato di iscriversi all’Aire potrà evitare di essere assoggettato a una doppia imposizione appellandosi alla convenzione fra l’Italia e lo Stato in cui ha trasferito la propria residenza.

Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/08/2018

Recensione di Roberto Castegnaro


Attestato di residenza fiscale

Il documento si presenta all’Amministrazione fiscale dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, al fine di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/09/2021

Recensione di Roberto Castegnaro