Le richieste di rimborso totale o parziale o di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale devono essere presentate tramite l’istanza (modello Iva TR) da cui lo stesso emerge.
La scadenza è prevista entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, per cui al:
30 aprile per il 1° trimestre;
31 luglio per il 2° trimestre;
31 ottobre per il 3° trimestre.
L’utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione “orizzontale” per un ammontare superiore a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti (art. 10 c. 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009).
Commento al rimborso IVA infrannuale e precisazione che questi importi non concorrono al limite di 516.456,9 euro delle compensazioni. Risol. 218/E del 5.12.2003.
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 192 del 13/07/2004 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Come chiedere il rimborso IVA infrannuale e caso specifico per l'acquisto di beni ammortizzabili.
Autore: Grisenti Ugo Fonte: Settimana Fiscale nr. 30 del 31/07/2003 pag. 13Recensione di Roberto Castegnaro
Con la pubblicazione del DPR. 126/03 dal 1l1l2003 il limite minimo per versamenti e rimborsi da dichiarazione Iva è elevato a 10,33 Euro.
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 155 del 07/06/2003 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro