Il quadro RW presente nella dichiarazione dei redditi si compila per dichiarare gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero estero da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, residenti nel territorio italiano, l'obbligo incombe anche sul “titolare effettivo”, quello che “non appare” ma è il reale detentore degli investimenti e delle attività, così come descritto dalla normativa antiriciclaggio.
Il DL. n. 167/1990, stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Tale obbligo riguarda anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti, siano titolari effettivi degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria.
Per titolari effettivi, secondo le disposizioni in materia di riciclaggio, si intendono le persone fisiche alle quali è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Gli obblighi di monitoraggio, tuttavia, non sussistono nei seguenti casi:
La violazione dell'obbligo di dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
Ulteriori informazioni sul sito dell'Agenzia Entrate: Istruzioni per la compilazione del quadro RW.
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La violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero (mancata presentazione del quadro RW) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
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L’Agenzia ribadisce l’obbligo di Quadro Rw limitato alle criptovalute mentre per le criptoattività la denuncia partirà nel 2024
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