La TARI (tassa rifiuti), in precedenza Tarsu, Tia, Tares, sostituisce, 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da privati, enti e imprese per pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013].
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Le scadenze per Tarsu Tosap e Imposta di pubblicità
Autore: Lovecchio Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 17 del 18/01/2003 pag. 19Recensione di Roberto Castegnaro