Il D.Lgs. 231/2002 prevede che sui contratti commerciali, stipulati dal 8 agosto 2002, tra imprese e tra imprese e amministrazioni pubbliche, il termine di pagamento (salvo diversi accordi) è stabilito in 30 giorni (60 se alimenti deteriorabili) dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio oppure dal ricevimento della fattura se la data di ricevimento è certa.
Dal 15 maggio la misura fissata al 4,13% lo scorso anno scende di 0,63 punti percentuali arrivando al 3,5%
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/04/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Il tasso applicato sui rimborsi è circa la metà di quello preteso dai contribuenti in ritardo
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/04/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Il tasso dell’8% decorre dal giorno dopo la scadenza del termine per il pagamento
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
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Anche per il secondo semestre 2018 la percentuale degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti è rimasta all'8 per cento.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/07/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Interessi di mora ancora oltre il 12% anche dopo il taglio dei tassi da parte della Bce
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/08/2024Recensione di Roberto Castegnaro