Son definiti lavoratori transfrontalieri i soggetti residenti che prestano l'attività di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva in zone di frontiera o in Stati limitrofi al territorio nazionale.
Requisiti sono quindi:
Sono zone di frontiera, quelle appartenenti a Francia, Austria, San Marino e Città del Vaticano, Svizzera e Slovenia e Principato di Monaco (vedi circ. 2/2003), tra i stessi si ritiene rientri anche la Croazia.
La citata circolare individua come transfrontalieri quei soggetti che quotidianamente si recano all'estero per svolgere la prestazione lavorativa.
Non sono lavoratori transfrontalieri quelli che soggiornano stabilmente nella zona di frontiera dello Stato estero dove è svolta l'attività lavorativa per questi soggetti, l’articolo 51 c. 8-bis del TU prevede che In deroga alle disposizioni generali, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, c. 1, del DL., n. 317/87.
Agevolazioni previste
L’art. 1 c. 175 n. 147/2013 prevede che, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in Stati limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro.
Accordi internazionali
Gli accordi internazionali stipulati dall'Italia con la Svizzera contengono vincoli ulteriori.