Il controverso regime fiscale applicabile al Trust in fase di costituzione dopo un consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’atto di dotazione di trust, in quanto non configurabile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai fini della applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale ma si applicano solo le imposte in misura fissa.
Trova conferma con tanti altri chiarimenti nella circolare n. 34 del 20 ottobre 2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulla fiscalità dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta e delle modifiche normative introdotte per le imposte dirette dal DL. n. 124/2019.
Per costituire un trust, trasferire i beni e dotare il beneficiario di somme, si paga l'imposta fissa di registro.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi nr. 145 del 20/06/2007 pag. 37Recensione di Roberto Castegnaro