Con la legge di riforma dell’imposta di successione e donazione, disposta dal Dlgs 139/2024 viene definitivamente sancito che:
- l’atto istitutivo del trust (quello dal quale il trust ha origine) è tassato con l’imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale;
- l’atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio va anch’esso tassato con l’imposta di registro in misura fissa in quanto, se si tratta della dotazione di un trust autodichiarato, evidentemente non c’è alcun trasferimento patrimoniale. E, se si tratta del trasferimento di beni e diritti dal disponente al trustee, in capo a quest’ultimo si realizza un incremento patrimoniale, però non imponibile, in quanto il trustee non ottiene arricchimento gratuito, poiché il patrimonio vincolato in trust è destinato all’attuazione del programma che il disponente ha dettato nell’atto istitutivo del trust;
- l’imposta di donazione si applica invece (è la cosiddetta tassazione «in uscita») nel momento in cui il trustee trasferirà il patrimonio vincolato in trust ai beneficiari qualora costoro con ciò conseguano un arricchimento gratuito.