Ai sensi dell’art. 75 bis del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS): Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.
ART. 75 BIS. LEGGE 633/1941 SUL DD. AUTORE
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 21/01/2014Recensione di Roberto Castegnaro