Trust

Il trust è un istituto di origine anglosassone, un istituto giuridico la cui crescita nel nostro ordinamento è stata di fatto impedita, per lo più, da una differente concezione del diritto di proprietà e da controverse imposizioni fiscali.

Il trust è un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto, chiamato trustee (o fiduciario), a cui sono attribuiti diritti e poteri di un vero e proprio proprietario (o legal owner) gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico.

Il Trust è caratterizzato dal fatto che:

  • i terzi creditori non possono assolutamente aggredire i beni oggetto del trust e affidati al trustee, in quanto tale patrimonio è sottoposto a un “vincolo di destinazione” e a un “vincolo di separazione” cioè è separato sia dal patrimonio del disponente, da cui quei beni si “staccano”, sia dal patrimonio personale del trustee, con il quale quei beni non si “confondono” nell'interesse del beneficiario;
  • il trustee ha il dovere di amministrare i beni secondo quanto è stabilito dal settlor (il disponente, colui che conferisce i beni nel trust) nel negozio istitutivo del trust a vantaggio dei beneficiaries, cui spetta il diritto di esigere la prestazione.

A seguito alla firma della “Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al trust” avvenuta il 1° luglio 1985, l'Italia ne ha effettuato la ratifica (primo Paese di Civil law) mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, a in vigore dal 1° gennaio 1992.

Riepilogando avremo

Il Trustee: amministra il trust;

Il Protector: la cui nomina è facoltativa, ha funzioni di controllo ed eventuale sostituzione/supplenza del Trustee;

Il Settlor o Disponente: è colui che ha conferito i beni al trust e ne ha definito le regole;

Il Beneficiario: è colui a favore del quale è stato costituito il Trust.

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62 recensioni.

Ai trust passaporto di legittimità

Sentenza del tribunale di Bologna che riconosce validità degli atti stipulati in Italia.

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 282 del 14/10/2003

Recensione di Roberto Castegnaro


NOTE MINIME IN TEMA DI TRUST E SOGGETTIVITA' TRIBUTARIA

I redditi generati dal patrimonio costituente il Trust, sono imponibili in capo al trustee, al settlor o in capo al trust quale autonomo soggetto d'imposta?

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 30/2003 del 04/08/2003 pag. 4658

Recensione di Roberto Castegnaro