Tutti i condomìni sono sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2007, devono trattenere la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa e sui corrispettivi qualificabili come redditi diversi (articolo 25-ter, del Dpr 600/1973). Tranne il caso dei bonifici parlanti per ristrutturazioni ecc. soggetti alla ritenuta dell'8% da parte delle banche.
Tali pagamenti devono essere eseguiti dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, a pena dell’applicazione della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
L'articolo 7, comma 9, primo e secondo periodo, del DPR. n. 605/73, prevede che gli "amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Sul tema vedi anche Ris. 67/2018.
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Ritenute e debito IVA fino a 100 euro si rinviano al periodo di supero, novità anche per i condomini
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