I fringe benefit (benefici aggiuntivi) sono compensi aggiuntivi della retribuzione che, in linea generale, concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.
I fringe benefit sono quindi beni o servizi vale a dire compensi in natura forniti al dipendente in sostituzione del denaro.
Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, costituiscono infatti reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di omni comprensività del reddito di lavoro dipendente).
Welfare Aziendale
L'articolo 51 citato individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencandole componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.
In particolare, il comma 2 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l'altro:
- "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100" [articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir];
- "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari" [articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir].
Affinché le predette somme e valori risultino detassati è necessario, dunque, che l'offerta sia rivolta alla "generalità dei dipendenti" o a "categorie di dipendenti".
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59 €/anno + IVACome calcolare il compenso in natura riferito all'assegnazione dell'autovettura al dipendente. Fac-simile di scrittura privata per l'assegnazione. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi nr. 1 del 03/01/2005Recensione di Roberto Castegnaro
Le nuove tariffe ACI e le regole per i benefit 2005 dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Guida Normativa nr. 11 del 24/01/2005Recensione di Roberto Castegnaro
Normativa IVA e II.DD. nella somministrazione di vitto ai dipendenti, nonchè nelle mense organizzate direttamente o gestite da terzi. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Settimana Fiscale nr. 28/2005 del 14/07/2005 pag. 12Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato alla rivista riepilogativo delle norme sui compensi in natura, arrichito con fac-simili di modelli e contratti. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Settimana Fiscale nr. 37/2005 del 06/10/2005Recensione di Roberto Castegnaro
Un emendamento all'art. 5 della finanziaria esclude per il 2006 il maggior peso fiscale per i dipendeti che usufruiscono dell'auto aziendale
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Le regole sulle stock options alla luce delle manovre di luglio e di autunno e delle modifiche previste in finanziaria.
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Nel calcolo degli acconti il fringe benefiti sull'utilizzo dell'auto si calcola ancora in misura pari al 30% del costo ACI di una percorrenza di 15.000 km.
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Per il 2007 sulle auto concesse ai dipendenti continua ad applicarsi la ritenuta sul 30% del valore della percorrenza di 15.000 km.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 106 del 18/04/2007 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
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L'addebito all'amministratore dell'uso dell'auto ocnsente la detrazione IVA al 100%.
Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 92 del 03/04/2008 pag. 34Recensione di Roberto Castegnaro