Meccanismi transfrontalieri DAC6

L’obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo, è stato introdotto dalla direttiva comunitaria Dac6, recepita in Italia con il Dlgs n. 100/2020 e successivamente con il decreto del Mef del 17 novembre 2020.

Il provvedimento dell’Agenzia del 26 novembre 2020 n. 364425, poi, ha definito i termini e le modalità di presentazione della comunicazione. In pratica, tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.

Lo scambio automatico di informazioni, in base alle indicazioni fornite nella direttiva Dac6, ha luogo entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all’Amministrazione.

I primi chiarimenti sulle disposizioni per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri, a partire dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, ai criteri che rendono un meccanismo pericoloso e quindi soggetto all’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti, sono arrivati con la circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021.

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2 recensioni.

Stabili organizzazioni, Paesi black list e transfer pricing sotto la lente Dac6

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Meccanismi transfrontalieri la circolare

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Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/02/2021

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