La TARI (tassa rifiuti), in precedenza Tarsu, Tia, Tares, sostituisce, 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da privati, enti e imprese per pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013].
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
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59 €/anno + IVAIl decreto legislativo che sulla riforma del sistema tributario e amministrativo degli enti locali e territoriali
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/08/2026Recensione di Roberto Castegnaro