Il D.Lgs. 231/2002 prevede che sui contratti commerciali, stipulati dal 8 agosto 2002, tra imprese e tra imprese e amministrazioni pubbliche, il termine di pagamento (salvo diversi accordi) è stabilito in 30 giorni (60 se alimenti deteriorabili) dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio oppure dal ricevimento della fattura se la data di ricevimento è certa.
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59 €/anno + IVAIl tasso di mora sui ritardati pagamenti delle transazioni commerciali del 2° semestre 2008 è stabilito nella misura dell'11,10% per il 1° semestre era del 11,20%.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 201 del 22/07/2008 pag. 24Recensione di Roberto Castegnaro
A seguito dell'aumento del tasso BCE dal 4 al 4,25% dal 9.7.2008 l'INPS si adegua e porta al 10,25% il tasso di differimento e dilazione.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 188 del 09/07/2008 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro
Il tasso di mora sui ritardati pagamenti delle transazioni commerciali del 2° semestre 2007 è stabilito nella misura dell'11.07% per il 1° semestre era del 10,58%.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 208 del 31/07/2007 pag. 32Recensione di Roberto Castegnaro
Nel secondo Semestre 2005 il tasso di interesse sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è del 9,05%. decreto del Mineconomia in GU. 175 del 29.7.05.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 207 del 30/07/2005 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Pubblicato in GU. n. 159 del 9.7.04 il comunicato del mineconomia che fissa il tasso di mora per i ritardati pagamenti nelle trasazioni commerciali. Dal 1.7.04 9.01%. ./.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 189 del 10/07/2004Recensione di Roberto Castegnaro