Valute estere Metalli preziosi e altri titoli

L'art. 67 del TUIR prevede che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.

Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.

1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (ora 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui.

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

L'approfondimento è riservato agli abbonati, gli stessi possono:

Abbonamento BASE:

39 €/anno + IVA

Abbonamento PLUS:

59 €/anno + IVA

5 recensioni.

TASSAZIONE BITCOIN LA CTR VENETO CONFERMA LA TESI DELL'AGENZIA ENTRATE

Compravendita di bitcoin, il contribuente aveva dichiarato la plusvalenza e successivamente chiesto il rimborso, ricorrendo alla commissione tributaria di fronte al silenzio dell'Agenzia.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 25/02/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


CRIPTOVALUTE REGIME FISCALE

Video sul tema a cura delle CNPR

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 02/03/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


La cessione di cripto-valute genera redditi diversi esteri

Cessione di valute virtuali, detenute in un cold storage wallet localizzato nel Regno Unito e in un conto giacente su una piattaforma gestita da una società di diritto statunitense

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/08/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Capital gain sulle criptovalute scambiate o convertite

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

L’agenzia delle Entrate ha svolto ruoli di supplenza all’inerzia del legislatore

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/09/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


LA NUOVA TASSAZIONE 2023 DELLE CRIPTOVALUTE

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

Cripto-attività affrancate dal 1° gennaio versando una sostitutiva del 14% - Prevista la tassazione introducendo una categoria autonoma di redditi diversi -

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/11/2022

Recensione di Roberto Castegnaro