Visto di Conformità

Il Visto di conformità è una sorta di certificazione di legalità rilasciata dai professionisti dell'area giuridico contabile.

Previsto dall’art. 35, comma 2, lettera ), del d.lgs. n. 241 del 1997, consiste nell’attestazione di conformita tra i dati esposti nella dichiarazione dei redditi e la documentazione ad essa relativa, implicando «il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto» (art. 2, comma 1, del d.m. 31 maggio 1999, n. 164)

Il rilascio del visto è obbligatorio nei seguenti casi:

1) Contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti fiscali per importi superiori ai limiti annui stabiliti (5.000 euro), hanno l'obbligo di avvalersi di un professionista per certificare la dichiarazione dalla quale emerge il credito, con l'apposizione del visto di conformità. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 10 del DL. 78/2009.

L’art. 13 del decreto semplificazioni ha previsto che anche i rimborsi sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’incaricato alla revisione legale (ex art. 10, c. 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2009). (fatto salva la richiesta di garanzia nei casi previsti).

Con il visto di conformità il professionista attesta che i dati della dichiarazione corrispondono alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, certifica inoltre la corrispondenza di queste ultime alla relativa documentazione contabile e conferma infine la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.

2) Dichiarazione modello 730, in questo caso il visto è rilasciato dal professionista abilitato o dal Caf;

3) Contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni edilizie del superbonus 110% sia nei casi di cessione del credito, sia nei casi di sconto in fattura e sia nei casi di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi (art. 119 c. 11 DL. 77/2020) salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».
Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

4) Contribuenti che usufruiscono delle altre agevolazioni edilizie (diverse dal 110%) nei casi di cessione del credito o di sconto in fattura ma non nei casi di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi (art. 1 c. 1 lett. b) DL.157/2021 che introduce il c. 1ter al DL. 77/2020 Rilancio).

Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente , affidatosi alle sue cure , che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.

L'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, nel rinviare all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, riserva il rilascio del visto di conformità ai soli soggetti abilitati all’invio in forma telematica delle dichiarazioni dei redditi indicati nelle citate lettere a) e b);

Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:

• i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ;

• i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;

• i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti non sono però legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni “Modello 730 ”

• i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)

I professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, devono essere già in possesso dell’abilitazione ai servizi telematici Entratel

 

Per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti sono tenuti ad inviare preventivamente all'Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione.

l professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata

Accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi.

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90 recensioni.

COMPENSAZIONI IVA 300 MILA VISTI

Il visto non consiste in un controllo puntuale nel merito di ogi singola operazione rilevante ai fini del credito IVA ma .....

Autore: Bongi Andrea Fonte: Italia Oggi nr. 265 del 07/11/2009 pag. 19

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COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA 2010

Sintesi delle novità 2010 in tema di compensazioni dei crediti IVA.

Autore: Non definito Fonte: Ratio nr. 10 del 16/11/2009 pag. 7

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PER L'IVA LA POLIZZA COPRE I CLIENTI

Visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, una serie di interessanti chiarimenti e conferma dei dubbi interpretativi più evidenti.

Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 325 del 25/11/2009 pag. 35

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CONTROLLI FORMALI PER IL VISTO IVA

Visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, le modalità di iscrizione all'AE. e un problema sulla compensazione IVA 2008 residua > 15.000 euro

Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 326 del 26/11/2009 pag. 33

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COMPENSAZIONI EXTRA F24 SENZA VISTO DI CONFORMITA'

Nelle liquidazioni peridoche IVA del 2010 si può utilizzare tranquillamente il credito IVA 2009 gia da quella di gennaio.

Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 338 del 08/12/2009 pag. 37

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IL VISTO LEGGERO SCEGLIE GLI INTERMEDIARI

Non tutti i soggetti abilitati a Entratel possono rilasciare il Visto di conformità.

Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 347 del 17/12/2009 pag. 29

Recensione di Roberto Castegnaro


LA CIRCOLARE SULLE MODALITA' DI RILASCIO DEL VISTO DI CONFORNMITA' IVA

Testo della tanto attesa circolare sulla certificazione dei crediti IVA.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 23/12/2009

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CONTROLLO ON LINE DEI CREDITI IVA (niente F24 tramite banca per l'utilizzo del credito IVA >10.000 euro)

Pubblicato il provvediemento dell'AE. 21.12.2009 sulle compensazioni dei crediti IVA, testo a pag. 32

Autore: Criscione Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 353 del 23/12/2009 pag. 31

Recensione di Roberto Castegnaro


IL VISTO LEGGERO GUARDA IL MERITO

Priomi commenti alla circolare 57/09 sul rilascio del visto di conformità sui crediti IVA.

Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 354 del 24/12/2009 pag. 29

Recensione di Roberto Castegnaro


COMPENSAZIONI VERTICALI LIBERE

Niente visto di conformità per chiedere il rimborso IVA o per utilizzare il credito nelle liquidazioni successive.

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 357 del 29/12/2009 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro